La donazione del 5x1000 non ha alcun costo per te e può essere effettuate inserendo il codice fiscale di Acme Studio APS nella sezione della scelta per la destinazione del 5×1000 per "SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RUNTS...".
Codice fiscale: 91083930585
Anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, può fare la donazione del 5×1000.
E' possibile supportare le attività di AcmeStudio APS con un bonifico bancario con causale: "EROGAZIONE LIBERALE" al seguente conto corrente:
Conto intestato a AcmeStudio APS sulla banca Credite Agricole
IBAN: IT70Q0623003205000041262404
Per poter aver accesso ai benefici fiscali occorre che la donazione sia effettuata a mezzo di bonifico bancario. Non accedono al beneficio fiscale le donazioni effettuate in contanti.
Le Erogazioni Liberali verso APS sono fiscalmente detraibili o deducibili dal proprio reddito o da quello della vostra azienda. Di seguito si forniscono alcune informazioni di massima ma si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista per saperne di più.
Dal 1 gennaio 2018 per le erogazioni liberali effettuate a favore di Enti del Terzo Settore, si applicano, in campo fiscale, le norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
L’articolo 83 del decreto stabilisce che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (vale a dire quelle assoggettate all’IRPEF) si possa detrarre un importo pari al 30% di quanto erogato a favore degli enti del Terzo Settore, per una cifra complessiva non superiore a 30.000 euro.
In alternativa, per le donazioni in denaro, è riconosciuta la deduzione del 10% del reddito complessivo netto dichiarato. L’eccedenza potrà essere computata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, (anche se solo fino al quarto anno).
Le donazioni in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore erogate da enti e società (soggette alla IRES) è prevista solo la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Anche in questo caso, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.